18_Autorizzazione all’esercizio della libera professione
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18_Autorizzazione all’esercizio della libera professione

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da Segreteria

del lunedì, 25 settembre 2023

Al personale docente e ATA
Albo/Atti

Si ricorda che il personale Docente e ATA, in servizio nelle istituzioni scolastiche, è soggetto a divieti relativi all’esercizio di altre attività lavorative, così come alla partecipazione ed all’assunzione di cariche in alcuni tipi di Società. La normativa base di riferimento è il D.Lgs. 165/2001, così come rinnovellato dal D.Lgs 75/2017, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z), della L. 124/2015.

In estrema sintesi, indicativa e non esaustiva della questione: 

  • il dipendente può assumere incarichi, fra quelli non vietati, che abbiano natura di abitualità e professionalità solo se il suo contratto è a tempo parziale e non superiore al 50% dell’orario di servizio. In questo caso il dipendente deve dichiarare la natura degli incarichi ricoperti all’atto della richiesta di autorizzazione al tempo parziale e richiedere al proprio Dirigente l’autorizzazione allo svolgimento dell’attività stessa. 
  • il dipendente, anche con contratto a tempo pieno, può svolgere le attività retribuite escluse dal divieto e incluse nell’elenco di cui all’articolo 53 comma 6, previa comunicazione al Dirigente scolastico e, comunque, senza che questi ostino in alcun modo all’espletamento delle funzioni previste dal rapporto di lavoro. 
  • al personale Docente è consentito l’esercizio della libera professione nei termini e con le accortezze della normativa sopra indicata. L’assunzione dell’incarico, da parte del dipendente, senza la previa autorizzazione comporta per il dipendente stesso la responsabilità disciplinare e il versamento del relativo compenso, direttamente da questi o dall’erogante, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente.

Per quanto illustrato finora è necessario che il Docente o personale ATA documenti in modo esaustivo la tipologia di attività per cui richiede l’autorizzazione. L’autorizzazione non costituisce procedimento automatico, infatti, il Dirigente deve, comunque, preliminarmente accertare che non sussistano le condizioni di incompatibilità previste dalla normativa sopra evidenziata e che l’attività per cui viene richiesta l’autorizzazione non confligga con le preminenti attività di servizio. In sede di organizzazione dell’attività scolastica, infatti, il personale Docente o ATA, qualunque sia la natura dell’attività autorizzata, non può pretendere di condizionare l’organizzazione delle attività in base alle proprie necessità. 

Coloro che intendono svolgere altre attività sono, quindi, invitati a:

  • prendere visione della normativa vigente per verificare la compatibilità dell’attività svolta;
  • richiedere specifica autorizzazione al Dirigente Scolastico, qualora siano intenzionati a svolgere attività compatibili con la funzione docente o ATA.

Si ricorda, infine, che l’autorizzazione deve essere richiesta anche dai docenti che operano in regime di part-time non superiore al 50%;

  • prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
  • all’inizio di ogni anno scolastico in quanto l’eventuale autorizzazione concessa ha validità annuale.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Katia Cristina Longo