64_Informativa estensione tutela assicurativa ex art. 18 del Dl n. 48/2023
64

64_Informativa estensione tutela assicurativa ex art. 18 del Dl n. 48/2023

Immagine profilo

da Segreteria

del venerdì, 03 novembre 2023

Alle famiglie degli alunni
Al personale docente e ATA
Albo/ Atti

In merito alle novità previste dall'art. 18 della L. 85/2023 è doveroso intervenire per fare chiarezza sulla reale portata dell’estensione degli ambiti di protezione INAIL per gli alunni.

Il recente “Decreto Lavoro” non ha modificato la portata delle tutele infortunistiche, già in vigore dal 1965, ma ha solo reso esplicita l’estensione degli ambiti di applicazione della copertura INAIL a tutte le attività scolastiche.

Come esplicitato dalla circolare Inail numero 45 del 26 ottobre 2023 la tutela, prevista dal lontano 1965, riguarda lo svolgimento di ogni genere di attività pratiche, ivi comprese l’uso non occasionale di macchine elettroniche. Posta la diffusione delle lavagne elettroniche e di altri device come tablet e portatili nell’attività didattica, la L. 85/2023 non fa altro che formalizzare una situazione già esistente nei fatti.

Tali estensioni hanno, però, scarso impatto in ambito scolastico e, nello specifico, sugli alunni perché l’unica prestazione praticamente erogabile è una pensione che sostituisce o integra lo stipendio che deve essere proporzionale al grado di invalidità e all’ammontare della retribuzione del lavoratore.

Ovviamente, lo studente, che non è portatore di reddito, risulta escluso da questa casistica. Inoltre, la pensione di invalidità è per legge erogabile solo in rarissimi casi molto gravi.

Il provvedimento di legge, inoltre, non considera una serie di voci di danno alle quali gli studenti sono statisticamente più esposti (tabella allegata), ma soprattutto la Responsabilità Civile Terzi per culpa in educando, che deve risarcire i danni prodotti dagli alunni, danni per i quali le famiglie potrebbero essere chiamate civilmente a rispondere in solido (si legga in tal senso il contributo fornito dall’USR Piemonte sul tema della responsabilità genitoriale ex art. 2048).

Pertanto, la polizza assicurativa integrativa scolastica rimane, al momento, la sola via risarcitoria, nonché l’unico strumento di reale tutela per le famiglie, sia per i danni prodotti dai figli a terzi, sia per i danni dai loro figli subiti.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Katia Cristina Longo

Documenti