53_Divieto assunzione alcolici
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53_Divieto assunzione alcolici

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da Segreteria

del venerdì, 18 ottobre 2024

A tutto il personale dell'I.C.Battisti

Albo/Atti

 

 

Si comunica che, al fine di compiere il dovere di sicurezza statuito dal combinato disposto di cui all’art. 41, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; all’art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125; nonché al Provvedimento della Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006, il Dirigente Scolastico dispone il divieto di assunzione di alcolici, neppure prima di iniziare il lavoro o durante le pause pranzo, in quanto ciò comporta un rischio aggiuntivo di tipo comportamentale, che può incidere in modo significativo sulla salute e sicurezza dei lavoratori e di terze persone.

Appare appena il caso di rammentare che "il luogo di lavoro non è il luogo nel quale possa trovare tutela incondizionata la libertà personale di seguire pratiche pericolose per la propria salute, perché tale libertà va contemperata col diritto degli altri lavoratori o dei terzi di non subire pregiudizio a causa del comportamento alterato dall'assunzione di sostanze alcoliche, tenuto da altri lavoratori".

Inoltre, si fa presente che il quadro normativo prevede che il Medico Competente e i funzionari del Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell’ATS territorialmente competente, hanno facoltà di effettuare controlli alcolimetrici estemporanei e che il riscontro di livelli elevati di alcol può comportare un allontanamento dalla mansione a rischio, oltre ad attivare i procedimenti sanzionatori previsti dalla soprarichiamata Legge n° 125/01 (multa da 516 a 2.582 euro), e dal D.Lgs. 81/08 per chi non rispetta le disposizioni aziendali (arresto fino ad un mese o ammenda da 200 a 600 euro) e sanzioni disciplinari.

Si ringrazia per la collaborazione

 

Il Dirigente Scolastico

Daniele Dallatomasina