186_Informativa al personale scolastico relativa alle misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche

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da Segreteria

del martedì, 31 agosto 2021

Al personale docente
Al personale ATA
Albo/ Atti

In base alla normativa attualmente in vigore, per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio di istruzione, dal 1 settembre al 31.12.2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 anche nota come GREEN PASS (certificato verde).
La norma a tale riguardo definisce al contempo un obbligo di “possesso” e un dovere di “esibizione” della certificazione verde COVID-19.

Rilascio certificazione verde COVID-19
L’articolo 9, decreto-legge n. 52/2021, convertito dalla legge n. 87/2021, definisce le condizioni che la certificazione verde COVID-19 attesta e la relativa validità temporale:

  • somministrazione della prima dose di vaccino (validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale),
  • avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (validità nove mesi),
  • avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2 (validità sei mesi),
  • effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 (validità quarantotto ore).

Specifica condizione (precisata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309 - “certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”) è quella di coloro che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19. Tali soggetti, “esentati dalla vaccinazione”, sono in possesso di specifica certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in cartaceo. 

Procedura ordinaria di verifica
Il richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sia realizzata mediante l’utilizzo dell’App “VerificaC19”, installata su un dispositivo mobile. L’applicazione consente di riscontrare l’autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Pertanto, nel pieno rispetto della privacy.

La verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la richiamata App “VerificaC19” avviene con le seguenti modalità:

1. su richiesta del verificatore (Dirigente scolastico o suo delegato), l’interessato mostra - in formato digitale oppure cartaceo - il QR Code abbinato alla propria certificazione verde Covid-19,

2. l’App “VerificaC19” scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo, fornendo tre possibili risultati (nei prossimi aggiornamenti della App):

  • schermata verde: la certificazione è valida per l’Italia e l’Europa,
  • schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l’Italia,
  • schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura,

3. in caso di “schermata rossa” il personale non potrà accedere all’istituzione scolastica e dovrà “regolarizzare” la propria posizione vaccinandosi oppure effettuando test antigenico rapido o molecolare.

Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l’ammissione al servizio ed è considerato “assenza ingiustificata”. Per effetto di tali disposizioni normative il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione non può accedere presso l’istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza. Allo stato attuale, chi viola l’obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19, è soggetto alle seguenti conseguenze:

  • applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000;
  • l’assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni;
  • dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per quanto detto, si informa che la verifica della certificazione verde COVID-19 avverrà a partire dal 1 settembre da parte del DSGA Cervone Cinzia per il personale scolastico della scuola dell'infanzia e delle scuole primarie e del docente referente prof. Claudio Vavassori per il personale delle scuole secondarie.

Si rammenta che, in attesa del termine dei lavori da parte dell'Amministrazione Comunale di Ceriano Laghetto, gli impegni in presenza dei docenti della scuola primaria e secondaria si svolgeranno nei plessi di Cogliate.

Il Dirigente Scolastico
Gabriella Zanetti

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