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Oggetto: OBBLIGO VACCINALE PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO - precisazioni
Si riporta in allegato la nota 1889 del 07/12/2021 avente ad oggetto DL 26/11/2021 n. 172 relativa all’obbligo vaccinale – suggerimenti operativi, nella quale vengono indicate le modalità con le quali il dirigente scolastico effettua i controlli relativi all’oggetto.
In particolare si evidenzia quanto segue:
Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, senza indugio, invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:
a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.
Al riguardo si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).
Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento descritta nel paragrafo successivo.
Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell’ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dell’invito del dirigente scolastico.
In tal caso, si ritiene che nell'intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone)
La sospensione per mancato adempimento
La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l'inosservanza dell'obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. All’inosservanza dell’obbligo consegue l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decreto-legge n. 172/2021).
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato, al datore di lavoro, dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Si richiede pertanto a tutto il personale scolastico, nell’ipotesi di trovarsi nella posizione indicata, ovvero di non aver effettuato la vaccinazione o di non aver ricevuto la dose booster entro la data di validità della certificazione verde, di provvedere in tal senso.
Si confida nella collaborazione di tutti
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Gabriella Ardia
Si allega la nota 1889 del 07/12/2021
da Segreteria
del giovedì, 09 dicembre 2021