66_ Assenze per malattia, modalità di certificazione e controlli.

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da Segreteria

del venerdì, 28 ottobre 2022

Ai  Docenti, ai Genitori

Alla Dsga, Al personale ATA

Albo/atti

 

Tenuto conto delle disposizioni sulle assenze per malattia contenute nel CCNL/06.09, nell’art. 71 del D. L. 112/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, nelle circolari n. 7 del e n. 8 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, nel D.Lvo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché nel Decreto 18 dicembre 2009, n. 206, nelle circolari n. 7/2010 e n. 10/2011 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e per l’innovazione, tenuto altresì conto delle recenti disposizioni in materia di assenze per visite specialistiche e
prestazioni diagnostiche contenute nell’art. 4, comma 16 bis, della L. 125/2013 e nella circolare FP n. 2/2014, si invita tutto il personale in servizio ad attenersi alle seguenti disposizioni:

Comunicazione dell’assenza per malattia DOCENTI E ATA CCNL 2006/2009 art. 17 (cui rimanda il nuovo contratto 2018) comma 10. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.
Pertanto, l’assenza va comunicata telefonicamente all’ufficio del personale della scuola, in ogni caso entro l’orario di inizio delle lezioni, indipendentemente dall’orario personale di ciascuno. Non fanno fede altre comunicazioni per canali privati.
È necessario che l’ufficio sia informato per tempo dell’assenza, per essere messo in condizione di procedere alle sostituzioni. Appena possibile si deve, poi, fornire il numero di protocollo della certificazione medica. Il docente deve dare indicazioni circa la presumibile durata dell’assenza. In caso contrario la comunicazione di assenza per malattia si intende della durata di un solo giorno. Nel caso di un prevedibile prolungamento dell’assenza, si invita a informare l’Ufficio prima della scadenza dei giorni richiesti.

Fasce di reperibilità vigenti
Il personale assente per malattia dovrà osservare le seguenti fasce orarie di reperibilità:

dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00 tutti i giorni, anche non lavorativi e festivi.
N.B. Il dipendente è tenuto a comunicare preventivamente all’amministrazione l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità durante i giorni di prognosi.

Certificazione
Il certificato viene immediatamente inviato per via telematica dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica direttamente all’INPS. Il personale scolastico interessato trasmette appena possibile il numero di protocollo della certificazione alla segreteria dell’Istituto.
La certificazione prodotta a giustificazione della malattia per i primi due eventi dell’anno solare, se prevedono un’assenza inferiore a 10 giorni, può essere indifferentemente rilasciata da una struttura pubblica o privata. A partire dal terzo evento, e per tutte le assenze superiori a 10 giorni, l’assenza deve essere giustificata con certificato medico telematico del medico di base convenzionato con il SSN.


Assenza per visite specialistiche, terapie, prestazioni diagnostiche
In caso di assenza per visite specialistiche, terapie, prestazioni diagnostiche, il personale deve presentare in tempo utile e tramite appositi modelli la richiesta al dirigente scolastico specificando a quale delle seguenti diverse tipologie di assenza intende ricorrere, a seconda delle circostanze, del tempo necessario ad effettuare la prestazione, della valutazione del medico curante:
= Permesso breve (da recuperare entro i due mesi successivi) in misura non superiore alla metà delle ore di servizio della giornata, per un max di 2 ore per i docenti;
= Permesso retribuito per motivi personali da giustificare con autocertificazione o con documentazione dell’avvenuta prestazione (rilasciata indifferentemente da struttura pubblica o privata)
= Assenza per malattia da giustificare con certificato cartaceo della struttura pubblica o privata attestante l’avvenuta prestazione e l’orario; tale assenza è soggetta alla decurtazione economica e al computo nel periodo di comporto previsti per le assenze per malattia;
= Nel caso in cui l’assenza per gli accertamenti medici sia connessa/concomitante ad incapacità lavorativa: da giustificare con certificato medico telematico accompagnato da documentazione attestante l’orario in cui è avvenuta la prestazione, a giustificazione dell’assenza dal domicilio nell’orario soggetto a visita fiscale.
= per il personale ATA si ricordano le novità introdotte con il CCNL 2016 - 2018 ovvero i permessi orari retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già esistenti, per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici per un totale di 18 ore di permesso retribuito per ogni anno scolastico e fruibili sia su base oraria che giornaliera. In questo secondo caso sono
computate le ore di servizio effettivo dovute nella giornata.

Nel caso di rapporto di lavoro part-time il monte ore viene riproporzionato.

Queste ore di permesso sono assimilate alle assenze per malattia ai fini del computo (6 ore equivalgono ad una giornata di malattia), sono retribuite allo stesso modo delle assenze dovute malattia ma non sono assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio previsto dalla legge per le assenze per malattia fino a 10 giorni, purché vengano fruite ad ore.
 

Assenza per cicli di terapie
Per cicli anche lunghi di terapie, che comportano incapacità lavorativa, si può produrre un solo certificato del medico curante - anche cartaceo - attestante la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa e completo del calendario previsto. Successivamente si produrranno le attestazioni delle singole terapie che dovranno fare riferimento al ciclo
prescritto.


Controllo della malattia
La scuola disporrà il controllo della malattia secondo le disposizioni vigenti, ad esclusione dei casi di ricovero o day hospital presso strutture ospedaliere pubbliche e private.
Il dipendente, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato alla scuola ogni giorno, anche domenicale o festivo, nelle fasce di reperibilità indicate.
Nel caso in cui il dipendente durante la malattia dimori in luogo diverso da quello comunicato o debba assentarsi dal proprio domicilio per visite mediche, accertamenti specialistici indifferibili o altri giustificati motivi da certificare, deve darne preventiva comunicazione alla scuola. Ai sensi del D.M. 18 dicembre 2009, n. 2006, è escluso dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità il personale per il quale la malattia è etiologicamente riconducibile a patologie che richiedono terapie salvavita, infortuni sul lavoro, malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio, stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Per far valere questo diritto, il dipendente deve produrre al dirigente scolastico la documentazione medica attestante una delle suddette patologie che prevedono l’esenzione dal controllo fiscale (o accertarsi che l’amministrazione sia già in possesso della relativa documentazione) e dichiarare, all’atto della richiesta dei giorni di malattia, che l’assenza è riconducibile a tale patologia (vedi sotto).


Decurtazione della retribuzione
Per ciascuna assenza per malattia viene operata una decurtazione della retribuzione per i primi 10 giorni di assenza. In caso di proroga di un periodo di malattia per uno o più periodi successivi, la malattia viene considerata come un unico evento e viene effettuata una sola decurtazione della retribuzione nei primi 10 giorni, purché l’assenza sia continuativa.
La decurtazione della retribuzione non viene operata per le seguenti tipologie di assenza per malattia:
1. Assenze per malattia dovute a infortunio sul lavoro
2. Assenze per malattia dovute a causa di servizio
3. Assenze per malattia dovute a ricovero o day hospital
4. Assenze per malattia dovute a patologie gravi che richiedano terapie salvavita


Adempimenti del personale
Le esclusioni dall’obbligo di reperibilità e dalla decurtazione della retribuzione devono essere espressamente dichiarate dal personale nel modello di domanda o nella comunicazione scritta dell’assenza e documentate con idonea certificazione medica che attesti che la patologia è conseguente alla situazione dichiarata.
Si ricorda che le disposizioni sopra richiamate sono relative a situazioni per le quali si esercitano diritti riconosciuti e regolati da norme di legge e contrattuali. Il nuovo quadro normativo introdotto dal D.lvo 150/2009, in caso di mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, configura diverse e specifiche responsabilità, sanzionabili disciplinarmente, sia per il personale che per il dirigente scolastico, nel caso di mancato esercizio del potere disciplinare.

 

Il Dirigente Scolastico

Alberta Liuzzo