Lo stato di riammissione sicura in collettività da parte del MMG/PLS ricomprende le seguenti casistiche:
1 - Soggetto sintomatico a cui è stata esclusa la diagnosi di CoviD-19 (tampone negativo).
Se il soggetto sintomatico esegue un test antigenico con risultato negativo, il test deve essere ripetuto con metodica RT-PCR a distanza di 2-4 giorni (il soggetto sintomatico permane in isolamento in attesa dell’esito del tampone)
Nel caso di sintomatologia dell’allievo/studente non riconducibile a CoviD-19 e non sottoposto a tampone il PLS/MMG gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro al servizio educativo/scuola.
In coerenza con le indicazioni regionali sull’abolizione degli obblighi relativi al certificato di riammissione di cui alla LR 33/2009 art. 58 comma 2, non è richiesta alcuna certificazione/attestazione per il rientro, analogamente non è richiesta autocertificazione da parte della famiglia, ma si darà credito alla famiglia e si valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità fra comunità educante e famiglia. Eventualmente la scuola potrà richiedere una dichiarazione da parte del genitore dei motivi dell’assenza (es. consultazione dal PLS/altri motivi non legati a malattia).
2 - Soggetto guarito CoviD-19 (tampone negativo)
L’attestazione di riammissione sicura in collettività viene rilasciata dal MMG/PLS che acquisisce l’informazione del tampone negativo dal paziente, come da indicazioni di ATS oppure mediante Cruscotto Sorveglianza, oppure Fascicolo Sanitario Elettronico e può rilasciare tale attestazione.
Tenuto conto di quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute 0032850-12/10/2020-DGPRE-DGPRE-P, dove si definiscono i “Casi positivi a lungo termine”, e dalle indicazioni dell’allegato della circolare di Regione Lombardia nota prot. G1.2021.0054309 del 09/09/2021, che prevedono l’attestazione di rientro sicuro a scuola o nelle comunità dell’infanzia a cura del MMG/PLS, si precisa che l’attestazione di riammissione per i soggetti positivi a lungo termine è sostituita da una dichiarazione del PLS/MMG indicante che il soggetto “ha osservato il percorso previsto dalla circolare ministeriale di isolamento di 21 gg dalla data di diagnosi o dalla comparsa dei sintomi, con almeno 2 tamponi positivi e 7 gg senza sintomi”.
RIENTRO IN COMUNITA’ SCOLASTICA:
- Per i contatti posti in sorveglianza attiva o in quarantena, il rientro avviene presentando il provvedimento relativo e l’esito negativo del tampone*
- Per i soggetti positivi posti in isolamento, il rientro avviene con l’attestato di fine isolamento rilasciato da ATS e il certificato di rientro sicuro rilasciato dal MMG/PLS
* Qualora non fosse possibile eseguire un tampone si può valutare di concludere il periodo di quarantena dopo almeno 14 giorni dall’ultima esposizione al caso, in assenza di sintomi, anche senza aver eseguito esame diagnostico per la ricerca di SARS-CoV- 2. Tale opportunità può essere valutata in particolare per alunni frequentanti i servizi educativi per l’infanzia.
SORVEGLIANZA ATTIVA (SOLO PER SCUOLA PRIMARIA)
I contatti a basso rischio individuati nella scuola primaria dopo l’insorgenza del primo caso positivo sono sottoposti a sorveglianza attiva, continuano la didattica in presenza e devono:
- Eseguire un test ANTIGENICO presso le farmacie del territorio a tempo zero (test T0) ossia il prima possibile e comunque entro 48 ore dalla comunicazione della scuola (es. segnalazione 4 novembre ed esecuzione del test T0 entro il 6 novembre);
- Eseguire un test ANTIGENICO presso le farmacie del territorio a distanza di 5 giorni (test T5) dal primo test, con una flessibilità di 48 ore aggiuntive, senza interrompere la frequenza.
I soggetti che ricevono indicazione da parte del DdP/ referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico ad effettuare sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del primo test (T0). Una volta eseguito il primo test (T0), il rientro a scuola avviene presentando il documento delle disposizioni standardizzate rilasciato da ATS e l’esito del tampone negativo. In attesa dell’esito del secondo test (T5) l’attività scolastica può proseguire, salvo eventuali altre prescrizioni di ATS.
Si ricorda che i soggetti in sorveglianza attiva devono limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.
QUARANTENA
ATS BRIANZA provvede ad inviare la disposizione di quarantena ai contatti stretti individuati secondo le casistiche sotto riportate:
- NIDO/INFANZIA e PRIMARIA: Per gli alunni la quarantena ha una durata di 10 giorni dal contatto con il soggetto positivo. Al termine di tale periodo deve essere eseguito un test tampone antigenico con risultato negativo presso le farmacie del territorio.
- SECONDARIE:
1- Per gli alunni NON vaccinati o che NON abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni o che siano guariti da più di centoventi giorni e che non abbiano ricevuto la dose di richiamo, la quarantena ha una durata di 10 giorni dall’ultimo contatto col soggetto positivo. Al termine di tale periodo deve essere eseguito un test tampone antigenico con risultato negativo presso le farmacie del territorio.
2 -Gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti da meno di centoventi giorni o che abbiano ricevuto la dose di richiamo, sono posti in auto-sorveglianza senza isolamento domiciliare della durata di 5 giorni con vigilanza sulla comparsa di sintomi sospetti di covid19 e con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. Alla prima comparsa dei sintomi è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (test prescritto dal medico di famiglia).
AUTOSORVEGLIANZA
Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021)
ulteriori aggiornamenti sono reperibili al link:
da Segreteria
del domenica, 23 gennaio 2022